30 Dicembre 2016 di Mezzapelle Vito
Dalla salvaguardia dei vigneti storici alle regole per la denominazione di origine e indicazione geografica; dalla determinazione del periodo di vendemmia alle planimetrie delle cantine: la legge 12 dicembre 2016 n. 238, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302/2016, riscrive la “bibbia” del vino. Si tratta, infatti, di un provvedimento che entrerà in vigore il 12 gennaio e che contiene la «Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino».
Le cantine
La legge stabilisce l’obbligo per i titolari di cantine e stabilimenti enologici di inviare all’ufficio territoriale dell’agenzia delle Dogane la planimetria dei locali. La planimetria dev’essere dettagliata: va infatti indicata l’esatta ubicazione dei singoli recipienti di capacità superiore a 10 ettolitri, e per ogni recipiente è necessario inserire il codice alfanumerico identificativo.
La vendemmia
È possibile raccogliere le uve a partire dal 1° agosto e fino al 31 dicembre di ogni anno, ma le Regioni possono autorizzare annualmente l’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale, in base alle condizioni climatiche. La legge ricorda che le produzioni di vino biologico devono rispettare il regolamento n. 834/2007/Ce.
I divieti
Oltre alle regole sulla produzione di vino, la legge n. 3o2 contiene anche un lungo elenco di sostanze vietate: negli stabilimenti enologici e nei «locali annessi o intercomunicanti anche attraverso cortili» è vietato detenere:
•acquavite, alcol e altre bevande alcoliche;
•zuccheri in quantitativi superiori a 10 chili;
•sciroppi, bevande e succhi diversi dal mosto e dal vino;
•uve passite o secche;
•vinelli o sottoprodotti della vinificazione;
•qualunque altra sostanza che potrebbe modificare i mosti e i vini, come aromi, additivi o coloranti.
La classificazione e le indicazioni geografiche
Il vino è un prodotto strettamente legato al territorio e per questo la legge detta una serie di regole sulle denominazioni che è possibile attribuire ai singoli vini (Doc, Dogc, Igt). Ma ci sono regole anche sulle zone di produzione: è possibile attribuire le denominazioni di origine ai vini prodotti nei territori indicati e in quelli adiacenti, ma solo se esistono analoghe condizioni ambientali e se nei vitigni sono praticate le stesse tecniche culturali della zona “principale”.
Le menzioni
Il mondo dei vini è affascinante ma non misterioso: le regole sono infatti molto precise. La menzione «riserva» può essere attribuita solo ai vini che siano stati sottoposti a un periodo di invecchiamento non inferiore a due anni per i rossi, un anno per i bianchi, un anno per gli spumanti ottenuti con metodo di fermentazione in autoclave «Marinotti» o «Charmat», tre anni per gli spumanti ottenuti con rifermentazione naturale in bottiglia.
La legge specifica anche le caratteristiche delle menzioni «superiore», «gran selezione», «novello», «vigna», oltre a dettare i disciplinari di produzione e gli adempimenti amministrativi per i produttori di vino.
Fonte: ilsole24ore.com
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